
Caldo e lavoro: 18 ordinanze regionali in vigore. Cosa cambia per la sorveglianza sanitaria e per il ruolo del medico competente
L’estate 2026 segna un passaggio importante per la medicina del lavoro: 18 Regioni hanno adottato ordinanze che vietano il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle 16:00, nei giorni in cui la piattaforma Worklimate (INAIL-CNR) segnala rischio “ALTO”. A ricostruire il quadro completo, regione per regione, è l’analisi comparativa del Centro Studi CNL – Confederazione Nazionale del Lavoro, con cui la nostra Associazione collabora – condotta sui testi integrali di tutti i provvedimenti.
Un fondamento sanitario, prima che lavoristico
Vale la pena ricordare che lo strumento scelto dalle Regioni è l’ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica (art. 32, c. 3, legge 833/1978): il presupposto dei provvedimenti è la prevenzione delle patologie da calore – colpo di calore, disidratazione, aggravamento delle condizioni croniche – che il nostro comparto conosce bene. Il parametro di attivazione è clinico-previsionale: la mappa Worklimate riferita a lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa.
I punti di maggiore interesse per il medico competente
Tre profili meritano attenzione. Primo: in Toscana, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte il divieto è “condizionato” all’insufficienza delle misure di prevenzione adottate. Questa formulazione rimette al datore di lavoro – e quindi, di fatto, al processo di valutazione dei rischi cui il medico competente partecipa ex art. 25 del d.lgs. 81/2008 – il giudizio sull’operatività del divieto: l’aggiornamento del DVR per il rischio microclimatico e la collaborazione del medico diventano il vero perno applicativo.
Secondo: la Puglia ha adottato il provvedimento più evoluto sotto il profilo sanitario, con obblighi organizzativi già al livello di rischio “MODERATO”, un articolo dedicato alla sorveglianza sanitaria dei soggetti vulnerabili (età, gravidanza, patologie croniche, fragilità sociale e linguistica) e le prescrizioni del medico competente espressamente incluse tra gli oggetti della vigilanza. Terzo: la Calabria estende il divieto agli stabilimenti con ambienti confinati o privi di adeguata ventilazione, portando la tutela oltre il lavoro all’aperto – un tema, quello degli ambienti indoor termicamente severi, destinato a pesare sempre di più nella pratica professionale.
Anche nei territori senza divieto il baricentro resta sanitario: la Provincia autonoma di Trento affida la gestione del rischio calore a linee di indirizzo fondate su valutazione del rischio, aggiornamento del DVR e sospensione coperta dalla CIGO per eventi di calore.
Il quadro completo, regione per regione
Scadenze, settori inclusi, natura del divieto e misure aggiuntive variano sensibilmente da Regione a Regione. L’analisi integrale del Centro Studi CNL, con i testi delle 18 ordinanze scaricabili regione per regione, è disponibile sul sito della Confederazione Nazionale del Lavoro: “Rischio caldo 2026: tutte le Regioni in campo per la tutela dei lavoratori. Il quadro dei provvedimenti, regione per regione”.
Ai medici competenti associati il suggerimento operativo: verificare la disciplina della propria Regione e promuovere presso le aziende assistite l’aggiornamento della valutazione del rischio microclimatico.
A cura del Centro Studi CNL
Caldo e lavoro: 18 ordinanze regionali in vigore. Cosa cambia per la sorveglianza sanitaria e per il ruolo del medico competente
