
Tutte le modifiche al decreto n. 81 del 2008
Sono state pubblicate nuove modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 del Testo Unico sicurezza sul lavoro nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il Testo Unico contiene numerose direttive europee emanate negli anni con il fine di uniformare nel continente europeo la legislazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.
In particolare nell’art. 14-bis (Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro). – “Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l’anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti”.
Ne segue, quindi, una modifica all’articolo 38, nel dettaglio: “Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell’anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti di cui al comma 4”.
Inoltre, tra le modifiche al decreto n. 81 del 2008 su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro viene aggiunto: “Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.
Infine è opportuno sottolineare un’altra importante modifica apportata nel decreto legislativo 81/2008 del Testo Unico sicurezza sul lavoro: “Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e) al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva”.
